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Adeguamenti di sicurezza su centri di lavorazione e frese alesatrici in rapporto alle Norme UNI EN 12417/2009

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

1) IL FATTO

A) Con riferimento ad un infortunio occorso all’Operatore di una macchina come in oggetto, mentre si trovava all’interno della segregazione perimetrale in zona utensile con porte aperte, facendo ruotare i mandrino ad una velocità (già ridotta) di 400 giri/min ad azione mantenuta, con montata una fresa del diametro esterno di ca. 300 mm., l’Addetto veniva colpito in pieno viso da un truciolo proiettato dall’utensile mentre sorvegliava l’inizio di una lavorazione.

B) Il Datore di Lavoro, a seguito di Verbale A.S.L. viene ritenuto responsabile di avere provocato lesioni all’infortunato per non avere adottato idonei presidi di sicurezza per tutelare l’incolumità del proprio dipendente, con riferimento all’Art. 18 com. 1z del D.Lgs.81/2008.

C) Facendo un rapido calcolo la velocità tangenziale del frammento di truciolo, proiettato dall’utensile è stata di circa 6,3 metri al secondo, velocità in grado di produrre effetti lesivi importanti.

2) COSA RICHIEDONO LE NORME

A) La Norma UNI EN 12417/2009 riferita alla sicurezza dei CENTRI DI LAVORAZIONE citata in oggetto prevede che con segregazioni perimetrali chiuse la macchina possa lavorare solo con operatore all’esterno, in MODALITA’ 1 della Norma (CICLO AUTOMATICO).

B) L’apertura dei cancelli di accesso esistenti nella segregazione perimetrale deve avvenire solo con organi interni pericolosi accessibili fermi, condizione che consente la presenza di personale in zona utensile in MODALITA’ 2 della Norma (MESSA A PUNTO).

C) Nel caso in cui le lavorazioni richiedano la presenza dell’Addetto e contemporaneamente l’utilizzo della macchina, il comando manuale della rotazione mandrino deve avvenire ad azione mantenuta, (MODALITA’ 3) e debbono adottarsi le condizioni previste dalla Norma alla pos.1.1.6.4-C che recita: “La velocità del mandrino deve essere limitata dalla sua prestazione di arresto, che non deve essere maggiore di 5 giri”.

NOTA BENE:
Come si può constatare la Norma non limita la velocità periferica della fresa (che condiziona la velocità tangenziale di proiezione del truciolo) ma limita il numero di giri massimo in cui si deve arrestare l’utensile (5 giri) parametro che dipende a sua volta non solo dall’efficienza del dispositivo di frenatura della macchina ma anche dal momento d’inerzia (PD^2) della fresa nonché dal diametro esterno della stessa che determina la velocità periferica dei taglienti dell’utensile i quali indipendentemente dalla velocità di proiezione dei trucioli, costituiscono di per sè un rischio grande anche per il semplice contatto con essi.
Inoltre il numero di parametri che condizionano il rischio in caso di contatti con l’utensile o di proiezioni rende pressochè impossibile un facile controllo o una efficace limitazione dei rischi connessi con questo utilizzo.

3) CONCLUSIONI

A) Si può a questo punto concludere che, (come richiamato dalla NORMA alla nota 2 della pos.1.1.6.4-C che precisa testualmente che “Soluzioni alternative al presente punto sono state considerate durante lo sviluppo della presente norma, tuttavia non si sono raggiunte conclusioni definitive”) l’azionamento della macchina con personale addetto in zona di rischio grave come nel caso analizzato, non debba in nessun caso avvenire allo scopo di tutelarne l’incolumità, come è nello spirito del Decreto 81/2008 ricorrendo a criteri di totale garanzia, CIOE’ CON L’UTENSILE FERMO.