(A cura del Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. – TRIBUNALE DI GENOVA)
Allo scopo di mantenere operativi determinati dispositivi di sicurezza precedentemente installati, integrandoli con nuovi assetti ritenuti irrinunciabili per garantire i livelli di sicurezza di cui alla DIRETTIVA MACCHINE, come previsto dal D.Lgs.81/2008 – Artt. 18/1z e 71, ed in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, le recenti LEGGI 215/2021 – CAPO III e 8/2023-Art.14 e 15 obbligano l’esecuzione di una nuova VALUTAZIONE DEI RISCHI e delle NON RISPONDENZE se:
1) Gli interventi precedentemente eseguiti non erano esaustivi rispetto ai rischi per i quali erano stati adottati oppure non erano già essi stessi conformi alle norme vigenti.
2) I componenti di sicurezza già esistenti non soddisfano a quanto previsto dalla DIRETTIVA MACCHINE D.Lgs.n° 17/2010 (leggasi microcontatti di sicurezza con contatti non obbligati o non operanti in apertura oppure facilmente manomissibili e con tempi di arresto per inerzia pericolosi ecc.).
3) Non esiste una corretta documentazione dei circuiti elettrici oppure di monitoraggi e di controlli autodiagnosticanti sui comportamenti di sicurezza (in presenza di rischi gravi) con assenza di segnalazioni o di blocchi di emergenza in seguito a loro avarie, per cui la mancanza di una funzione di sicurezza espone direttamente al rischio come da NORME UNI EN ISO 13849/2016 / cat.4)
4) Esiste una Dichiarazione di Conformità rilasciata precedentemente o una marcatura CE non esaustive rispetto al nuovo D.V.R. di cui sopra.
Alla luce di quanto sopra il Datore di Lavoro, che ne risponde in prima persona stanti gli obblighi e le responsabilità sanciti dall’Art.18/1Z del D.lgs-81/2008, in collaborazione con il proprio R.S.P.P., si fa carico di quanto segue:
A) Provvedere all’esecuzione di tutti gli interventi di bonifica necessari atti a disporre di una successiva Dichiarazione di Conformità delle realtà di cui all’oggetto mediante PERIZIA ASSEVERATA.
B) Attuare un programma di formazione ed addestramento degli utilizzatori, tenuto da FORMATORI qualificati AIFOS accompagnato dal relativo FASCICOLO TECNICO tenendo conto che in assenza di altri efficaci presidi di sicurezza non applicabili in particolari situazioni di pericolo, viene reso obbligatorio anche per eliminare i cosiddetti RISCHI RESIDUI non più ammessi (SENTENZE DI CASSAZIONE).
SEGREGAZIONI OTTICHE AUTODIAGNOSTICANTI DI SICUREZZA DI AREE A RISCHIO