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Adeguamento Macchine non CE

GUIDA ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE MACCHINE / INSIEMI DI MACCHINE NON MARCATE “CE” SECONDO I CRITERI RICHIESTI DAL D.Lgs.81/2008 E DALL’ART.2087 DEL CODICE CIVILE

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

Esiste il PROBLEMA per le Aziende e quindi per i relativi Datori di Lavoro, (che ne rispondono in prima persona), di mettere a disposizione dei propri Addetti, allo scopo di tutelarne la salute e l’integrità fisica, macchine ed attrezzature conformi alle vigenti Norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni, principio sancito fra l’altro dal Decreto Legislativo n° 81 del 2008, Art.18/1z – 70 e 71, ciò indipendentemente dalla data di costruzione, di possesso o di messa a disposizione delle stesse.

A questa grave responsabilità si aggiunge l’obbligo che gli assetti di sicurezza di tali macchine / attrezzature debbano tenere conto anche dall’evoluzione tecnica e normativa sviluppatasi dall’epoca della loro costruzione fino ad oggi.

Poiché tali criteri vengono imposti da LEGGI promulgate e tuttora vigenti nel nostro Paese, in ogni caso (ma soprattutto in caso di infortunio o di dimostrate patologie contratte in seguito all’uso di tali macchine) il Datore di Lavoro viene coinvolto sia sul piano penale che amministrativo circa gli eventi conseguenti a tali non conformità ed è a seguito di tali responsabilità che mi sembra opportuno chiarire attraverso percorsi ben delineati ed incontrovertibili le varie situazioni che si possono presentare:

A) Macchine o insiemi di macchine (leggasi Impianti) così come definiti dal D.Lgs.n° 17/2010 di costruzione relativamente recente.

Queste macchine / attrezzature costruite o immesse sul mercato europeo dopo il 24 luglio 1996 (data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 nota come DIRETTIVA MACCHINE) possiedono la marcatura “CE” attraverso la quale il costruttore attesta la loro rispondenza alle Norme Europee Armonizzate vigenti al momento della loro costruzione o immissione sul mercato.

Ciò sembrerebbe manlevare il Datore di Lavoro da ogni responsabilità e da ogni problema connesso con tali macchine, MA NON E’ COSI’!

COSA FARE:

E’ opportuno infatti per tali macchine verificare l’integrità dei dispositivi di sicurezza installati dal costruttore nonché l’attuale validità dei criteri a suo tempo adottati, in particolare la presenza di controlli sui dispositivi di sicurezza in caso di loro avaria (Norme UNI EN ISO 13849-1/2009) attraverso una nuova, adeguata valutazione dei rischi, in rapporto alle reali condizioni di utilizzo ed agli eventuali rischi per il personale addetto, che potrebbero non essere stati valutati, anche in buona fede, dal Costruttore.

All’esito di tale analisi c’è l’obbligo di intervenire per eliminare i pericoli rilevati sotto la responsabilià del Datore di Lavoro che ne autorizza l’utilizzo.

B) Macchine o Insiemi di Macchine costruite antecedentemente al 1996 e NON dotate di Marcatura “CE”

COSA FARE:

Poiché non si conoscono i criteri di progetto adottati dal Costruttore né il suo grado di conoscenza delle Norme di sicurezza vigenti all’epoca, è opportuno fare quanto segue:

a) Eseguire una valutazione dei rischi per il personale addetto legati all’uso della Macchina sia in normale ciclo di lavoro, che in approntamento o in fase di manutenzione, di registrazione o di pulizia.

b) Verificare la presenza dei ripari o dei dispositivi di sicurezza richiesti dai rischi rilevati nella valutazione dei rischi di cui alla pos.a) comprendendo anche la possibilità di un uso improprio o scorretto della macchina o del suo utilizzo in condizioni di sicurezza con protezioni temporaneamente rimosse per motivi di processo produttivo o di lavorazioni particolari, come previsto alle Norme CEI EN 60204/1-2006.

c) Valutare l’efficacia di detti dispositivi di sicurezza sia meccanici che elettrici, la loro rispondenza alle attuali Norme Europee, sia per quanto riguarda le dimensioni geometriche, che gli asservimenti elettrici, i tempi di arresto degli organi pericolosi in movimento, la possibilità del controllo visivo delle lavorazioni, l’esistenza di sistemi monitorati in caso di loro avaria nonché la possibilità di una loro elusione.

d) Quanto elencato alla pos.c) deve avere riscontro in quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, ALL.V, avendo come riferimento anche le Norme Armonizzate come definite dal D.Lgs.17/2010 allo scopo di garantire assetti di sicurezza tecnici e procedurali che tengano conto anche dell’evoluzione tecnica e normativa intervenuta dopo la progettazione e la costruzione della macchina, come richiesto dal D.Lgs.81/2008 Art. 18/1z – 70 e 71.

e) L’esecuzione degli eventuali adeguamenti sopra esposti, vista la peculiarità della materia, legata inscindibilmente all’incolumità ed alla salute delle persone, dovrà essere affidata ad OPERATORI che dovranno possedere e dimostrare di possedere almeno tutte le seguenti irrinunciabili caratteristiche tecnico – gestionali:

1) Pluriennale esperienza nel progetto, nella costruzione, nell’esecuzione, nel collaudo e nella certificazione degli interventi, unitamente ad una perfetta conoscenza delle Norme Vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

2) Iscrizione alle C.C.I.A.A. per le Attività specifiche di cui sopra.

3) Capacità di aggiornamento della documentazione tecnica attinente le macchine come: schemi elettrici, pneumatici, oleodinamici, dotandole (in mancanza del libretto di USO e Manutenzione) di schede ove vengano richiamati i criteri di sicurezza da rispettare durante l’uso delle stesse nonché le verifiche da effettuare da parte degli Operatori sulla funzionalità di tali dispositivi prima di iniziare l’utilizzo delle macchine (pulsanti di emergenza, apparati di frenatura, efficienza dei microcontatti di sicurezza ecc.)

4) La capacità di rilasciare un FASCICOLO TECNICO contenente una elencazione dettagliata degli interventi effettuati, ciascuno motivato dalla Legge / Norma che lo prevede, redatto da professionista abilitato iscritto all’Albo professionale, in grado di asseverare, ove richiesto, tale documento ai sensi del D.Lgs.01-12-2009 n° 179 e di garantire un documentato addestramento agli Addetti circa i dispositivi installati ed il loro corretto utilizzo.

NOTA BENE:
A maggiore tutela dei DATORI DI LAVORO ed in seguito ad esperienze maturate “sul campo” è opportuno che quanto sopra esposto venga scrupolosamente ponderato e seguito, in special modo in rapporto al verificarsi di eventi indesiderati ma sempre possibili e come elemento documentante un’attività continua di prevenzione degli infortuni, nello spirito introdotto dalla Legge n° 231 del 2001 che è alla base della filosofia europea di tutela del Lavoro dell’Uomo.