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ADEGUAMENTO PRESSE OLEODINAMICHE PER INDUSTRIA AERONAUTICA

Obblighi del datore di lavoro che effettua con proprie macchine e con proprio personale addetto le lavorazioni utilizzando stampi di proprietà del cliente, ricevuti in comodato d’uso temporaneo

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

  1. Se lo stampo e la macchina sono marcati “CE” lo stampo, considerato “attrezzatura intercambiabile” oppure “quasi macchina” viene a costituire con la macchina che lo utilizza, un “insieme di macchine” ai sensi degli Art. 1 e 2 del D.Lgs.17/2010 che come tale deve essere dichiarato conforme alle vigenti Norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni. Dopo l’installazione dello stampo sulla macchina, il datore di lavoro effettua un collaudo preliminare ed una valutazione dei rischi dell’insieme di macchine così costituito, notificando al proprio cliente il risultato di assenza di rischi per i propri operatori, nonché l’avvenuta formazione del personale addetto in conformità all’Art.72 – TITOLO III del D.Lgs.81/2008.
  2. Se la MACCHINA è marcata “CE” (o dichiarata conforme mediante perizia asseverata alle Norme di sicurezza secondo Art. 18/z del D.Lgs.81/2008), mentre lo stampo non è dotato di marcatura “CE” e quindi può presentare i rischi derivanti dalle sue non conformità alle Norme di sicurezza vigenti è opportuno chiedere le eventuali modifiche per la marcatura CE da parte del costruttore (oppure la Dichiarazione di conformità). Dopo l’installazione dello stampo va effettuato un collaudo preliminare ed una valutazione dei rischi dell’insieme di macchine come alla pos.1).

Obblighi del fornitore di stampi NUOVI o MODIFICATI (oppure ricondizionati):
Lo stampo, da considerare “macchina” a tutti gli effetti in quanto “attrezzatura intercambiabile” o “quasi macchina” secondo la DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE) recepita in Italia mediante D.Lgs.n°17 del 2010, deve essere marcato CE ed accompagnato da un fascicolo tecnico, da un manuale di uso, manutenzione e sistema di verifiche di integrità ed efficienza, nonché di dichiarazione di conformità alle Norme di sicurezza Europee armonizzate.

NB: Si tenga conto che non esiste una Norma Europea riguardante specificamente la costruzione di stampi e che pertanto gli stessi sono regolati come attrezzature di lavoro dall’ALLEGATO V, PARTE I, del D.Lgs.81/2008.