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Adempimenti di legge per presenza sostanze chimiche in azienda

ADEMPIMENTI DI LEGGE PER LE AZIENDE LEGATI ALLA PRESENZA ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE DI LAVORO DI SOSTANZE NOCIVE PER IL PERSONALE ADDETTO

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

A) Allo scopo di tutelare la salute e l’integrità fisica del personale addetto alle lavorazioni, il Decreto Legislativo n° 81 del 2008 (TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO) attualmente in vigore, prevede all’Art.17 che il datore di lavoro “valuti tutti i rischi” presenti nei luoghi di lavoro, specificando nell’Art.28 com.2 l’obbligo di produrre un documento redatto a conclusione di tale valutazione recante data certa e contenente:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’Art.17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del personale del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del decreto 81/2008.

B) L’ALLEGATO IV (REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO) sempre del Decreto Legislativo n° 81 del 2008 nel Capitolo 2 con “PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI” prevede fra le altre cautele da adottare per rendere salubri tali siti, la rimozione di materie che possono essere nocive alla salute, nonché l’aspirazione di gas, vapori, fumi, polveri immediatamente vicino al luogo ove si producono (pos.2.1.5 e 2.2.3)

C) In rapporto a quanto sopra e con riferimento alle disposizioni generali di cui alle pos.A) e B). il Decreto Legislativo D.Lgs.81/2008 al TITOLO IX (SOTANZE PERICOLOSE) ed al CAPO I (PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI) delinea mediante la classificazione degli agenti chimici elencati nell’Art. 222, definendo come VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di agente chimico nell’aria, all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento, avendo come base i valori riportati nell’ALLEGATO XXXVIII del D.Lgs.81-2008 stesso.

D) Una volta in possesso dei valori di cui sopra, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare i seguenti aspetti:

a) le loro proprietà pericolose e nocive;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa “scheda di sicurezza” predisposta ai sensi del D.Lgs.n° 52/1997 e n° 285 del 1998 e successive modifiche.

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

e) i valori limite di esposizione professionale di cui all’elenco riportato nell’allegato XXXVIII del D.Lgs 81/2008;

f) gli effetti delle misure di prevenzione e protezione da adottare o già adottate;

E) Nella successiva valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure debbano venire applicate ai sensi dell’Art.224 e ove applicabile, dell’articolo 225 del D.Lgs81/2008.

F) Il datore di lavoro inoltre si deve attenere alle disposizioni in caso di incidenti o di emergenze contenute nell’Art. 226 e deve provvedere a informazione e formazione per i lavoratori previste nell’Art. 227, effettuando la SORVEGLIANZA SANITARIA di cui all’Art. 229 coinvolgendo il Medico competente come previsto dall’Art.230 del Decreto stesso.

G) Nell’ambito di quanto sopra, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debbono venire attuate ai sensi delle disposizioni di cui agli Art.50 e 231 del D.Lgs.81/2008.