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AFFIANCAMENTO AI SERVIZI TECNICI

AFFIANCAMENTO AI SERVIZI TECNICI DEI NS. CLIENTI NELLA GESTIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA LEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTI ED INNOVAZIONI TECNICHE

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

In molti casi capita che i nostri Clienti ci chiedano l’affiancamento nei loro Servizi Tecnici, nelle scelte, e nei criteri, da adottare durante la progettazione e la successiva realizzazione di sistemi innovativi; soprattutto per quanto concerne gli aspetti da garantire nel campo della Sicurezza, prevenzione infortuni e della Conformità alle vigenti norme armonizzate comunitarie, allo scopo di disporre successivamente delle relative certificazioni o dichiarazioni di conformità.

In tale ottica viene particolarmente apprezzata la caratteristica peculiare dovuta alla nostra cinquantennale presenza nel campo degli adeguamenti di sicurezza e legata all’esperienza acquisita nei lavori eseguiti presso l’Industria produttiva privata e pubblica, nei settori aeronautico, meccanico, navale, dei trasporti ferroviari, della produzione elettrica, militare, siderurgica, alimentare, dell’automotive ecc. ed in particolare alla conoscenza delle Leggi e delle NORME che la nostra Società ed il nostro personale tecnico hanno acquisito negli anni, man mano che questi strumenti legislativi venivano promulgati nel dopo guerra ed immediatamente applicati, fino ai giorni nostri.

È capitato di essere stati chiamati ad affiancare l’industria aeronautica, da sempre in grado di progettare e costruire sofisticati velivoli rispondenti alle rigidissime Norme “MILL”, ma disorientata nel dover marchiare “CE” i lori prodotti su richiesta dei loro clienti dopo l’entrata in vigore della DIRETTIVA MACCHINE, oppure di dover garantire le caratteristiche di prodotti dolciari rispondenti alle Norme dettate dalla H.A.C.C.P. di recente pubblicazione.

Nell’attuare i propri programmi innovativi, la difficoltà per le Aziende, nasce dal fatto che pur possedendo le capacità, e l’esperienza, per creare prodotti le cui caratteristiche sono loro ben note in quanto fanno parte del loro mondo produttivo quotidiano, non conoscono il complesso delle Norme di sicurezza Vigenti che riguardano gli assetti operativi delle macchine, comandi, protezioni, dispositivi di sicurezza di cui esse debbono essere dotate e che costituiscono l’insieme delle così dette NORME COMUNITARIE ARMONIZZATE oggetto della DIRETTIVA MACCHINE (D.Lgs.n° 17/2010) senza il rigoroso rispetto delle quali, tali macchine, non possono essere marchiate “CE” e quindi non possono essere immesse sul mercato europeo e, di conseguenza, essere messe a disposizione del personale addetto per il loro utilizzo con tutte le gravi responsabilità che conseguirebbero a seguito di infortuni e lesioni legate a tali non conformità.

La difficoltà, affrontando le attività di cui sopra, è la profonda ed esaustiva conoscenza non solo dell’esistenza di tali norme, ma anche dei loro contenuti specifici, delle finalità relative alle soluzioni previste in rapporto alla prevenzione degli infortuni e all’obbligo, da parte del datore di lavoro, previsto dal D.Lgs n° 81 del 2008, di mettere a disposizione del personale addetto solo macchine e attrezzature rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzioni infortuni allo scopo di tutelarne la salute e l’incolumità. (Art. 18/com.1z – 70 – 71 “aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione delle tecnica della prevenzione e della protezione”).

Il risvolto molto delicato della materia riguarda l’aspetto penale della responsabilità del datore di lavoro nei confronti di tali obblighi. Da qui l’opportunità di un affiancamento a chi ha pratica e quotidianità con le problematiche sopra citate.