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Certificazione e marcatura CE di macchine usate

RICHIESTA DI “AGGIORNAMENTI, CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ DI MACCHINE USATE IN POSSESSO DI AZIENDE CHE LE STANNO UTILIZZANDO NEI PROPRI REPARTI DI PRODUZIONE”

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

Viene spesso richiesto dal mercato (AZIENDE PRIVATE, PUBBLICHE, ENTI, ISTITUTI SCOLASTICI O UNIVERSITARI ecc.) che dispongono all’interno dei propri opifici di attrezzature, impianti, macchine, privi del MARCHIO “CE” e che, volendo ossequiare l’Art.18 del D.Lgs.81/2008 (che obbliga il Datore di Lavoro ad “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”) chiedano lumi sulle modalità pratiche da attuare per ottenere tali risultati, in mancanza dei quali i Datori di Lavoro rischiano pesanti ammende pecuniarie insieme ad indesiderate ed imbarazzanti imputazioni penali in caso di infortuni.

Per ottemperare a quanto prevede l’Art. 18/comma 1z del D.Lgs 81/2008, il quale obbliga al datore di lavoro ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, sempre più aziende chiedono chiarimenti in merito per ottenere questi risultati in mancanza dei quali, il datore di lavoro rischia gravissime multe ed eventuali azioni penali come previste dalla legge.

A) Tale materia viene regolamentata in Italia contemporaneamente dal sopra citato D.Lgs.n° 81 del 9 aprile 2008 (noto come TESTO UNICO SULLA SICUREZZA) e dal D.Lgs.n° 17 del 27 gennaio 2010 in attuazione della direttiva 2006/42/CE (nota come DIRETTIVA MACCHINE), unitamente al D.P.R. 459 del 24 luglio 1996 (denominato 1a DIRETTIVA MACCHINE).

Le leggi di cui sopra prevedono che l’immissione sul mercato europeo di macchine o insiemi di macchine nuove a partire dal 24 luglio 1996 venisse o venga accompagnata dalla certificazione “CE” abbinata ad una marcatura CE mediante apposita targhetta riportante tutti i dati che il fabbricante (o l’importatore), devono fornire insieme alla macchina o all’insieme di macchine oggetto della vendita in Europa.

Tale certificazione “CE” accompagnata da un apposito FASCIOLO TECNICO attesta che la macchina è stata costruita rispettando le NORME DI SICUREZZA EUROPEE (così dette ARMONIZZATE), vigenti all’atto della sua immissione nel mercato europeo.

Ma se una macchina o un insieme di macchine non dispone della CERTIFICAZIONE “CE” e della contemporanea marcatura “CE” o è stata costruita antecedente al 24-07-1996, (oppure è stata autocostruita), come ci si deve comportare se si considera che la marcatura “CE” è anche la garanzia che sono stati adottati tutti i criteri previsti dalle Norme per tutelare l’incolumità e la salute del personale addetto e degli eventuali “terzi” in rapporto ai rischi che la macchina genera durante il suo funzionamento, stante il fatto che non si dispone degli elementi su cui si è basato che l’ha prodotta, né delle verifiche effettuate sui suoi componenti?

COSA FARE:

B) In questo caso il possessore, l’affidatario o chi ne autorizza l’utilizzo ha l’obbligo come Datore di Lavoro ai sensi dell’Art.18 comma 1z del D.Lgs.81/2008 di:

a) Eseguire una valutazione dei rischi per il personale addetto legati all’uso della Macchina sia in normale ciclo di lavoro, che in approntamento o in fase di manutenzione, di registrazione o di pulizia, poiché non si conoscono i criteri di progetto adottati dal Costruttore né il suo grado di conoscenza delle Norme di sicurezza vigenti all’epoca.

b) Verificare la presenza dei ripari o dei dispositivi di sicurezza richiesti dai rischi rilevati nella valutazione dei rischi di cui alla pos.a) comprendendo anche la possibilità di un uso improprio della macchina o del suo utilizzo in sicurezza con protezioni temporaneamente rimosse per motivi di processo produttivo, come previsto alle Norme CEI EN 60204/1.

c) Valutare l’efficacia di detti dispositivi di sicurezza sia meccanici che elettrici, la loro rispondenza alle attuali Norme Europee, sia per quanto riguarda le dimensioni geometriche, che gli asservimenti elettici, i tempi di arresto degli organi pericolosi in movimento, la possibilità del controllo visivo delle lavorazioni, l’esistenza di sistemi monitorati in caso di loro avaria nonché la possibilità di una loro elusione.

d) Quanto elencato alla pos.c) deve avere riscontro in quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, ALL.V, avendo come riferimento anche le Norme Armonizzate come definite dal D.Lgs.17/2010 allo scopo di garantire assetti di sicurezza tecnici e procedurali che tengano conto anche dell’evoluzione tecnica e normativa intervenuta dopo la progettazione e la costruzione della macchina, come richiesto dal D.Lgs.81/2008 Art. 18 – 70 e 71.

e) L’esecuzione degli eventuali adeguamenti sopra esposti, vista la peculiarità della materia, legata inscindibilmente all’incolumità ed alla salute delle persone, dovrà essere affidata ad OPERATORI che dovranno possedere e dimostrare di possedere almeno tutte le seguenti irrinunciabili caratteristiche tecnico – gestionali:

1) Pluriennale esperienza nel progetto, nella costruzione, nell’esecuzione, nel collaudo e nella certificazione degli interventi, unitamente ad una perfetta conoscenza delle Norme Vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

2) Iscrizione alle C.C.I.A.A. per le Attività specifiche di cui sopra.

3) Capacità di aggiornamento della documentazione tecnica attinente le macchine come: schemi elettrici, pneumatici, oleodinamici, dotandole (in mancanza del libretto di USO e Manutenzione) di schede ove vengano richiamati i criteri di sicurezza da rispettare durante l’uso delle stesse nonché le verifiche da effettuare da parte degli Operatori sulla funzionalità di tali dispositivi prima di iniziare l’utilizzo delle macchine (pulsanti di emergenza, apparati di frenatura, efficienza dei microcontatti di sicurezza ecc.)

4) La capacità di rilasciare un FASCIOLO TECNICO contenente una elencazione dettagliata degli interventi effettuati, ciascuno motivato dalla Legge / Norma che lo prevede, redatto da professionista abilitato iscritto all’Albo professionale, in grado di asseverare, ove richiesto, tale documento ai sensi del D.Lgs.01-12-2009 n° 179 e di garantire un documentato addestramento agli Addetti circa i dispositivi installati ed il loro corretto utilizzo.

NOTA BENE:

A maggiore tutela dei DATORI DI LAVORO ed in seguito ad esperienze maturate “sul campo” è opportuno che quanto sopra esposto venga scrupolosamente ponderato e seguito, in special modo in rapporto al verificarsi di eventi indesiderati ma sempre possibili e come elemento documentante un’attività continua di prevenzione degli infortuni, nello spirito introdotto dalla Legge n° 231 del 2001 che è alla base della filosofia europea di tutela del Lavoro dell’Uomo.