ADEGUAMENTO DI GRANDI SEGATRICI A NASTRO AUTOMATICHE PER METALLI
(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)
Si riscontra che sulle grandi segatrici a nastro si debba eseguire, oltre a tutto quanto previsto dalle Norme di sicurezza armonizzate, un adeguamento degli assetti elettrici con riferimento alle Norme CEI EN 60204-1/2006, in quanto la loro data di nascita spesso risale a molto prima del 24 Luglio 1996, data di entrata in vigore del D.P.R. n° 459: cosiddetta prima DIRETTIVA MACCHINE).
Pertanto è opportuno fare un’attenta valutazione dei rischi, e delle non conformità alle vigenti Norme di sicurezza e di prevenzione infortuni legati al loro utilizzo, in rapporto a quanto previsto dall’ALLEGATO V – PARTE I del D.Lgs.81/2008 secondo uno schema che tenga conto dei seguenti aspetti:
- Le notevoli dimensioni di queste macchine, che normalmente sono dotate di sistemi di avanzamento del pezzo mediante via a rulli, obbligano a considerarle “centri di lavorazione” e quindi a riferirci alle Norme UNI EN 12417/2009, dotandole di una segregazione perimetrale che contenga anche il sistema di avanzamento automatico del pezzo da tagliare, che verrà provvista dei necessari varchi di accesso sorvegliati e monitorati, nonché di un dispositivo di controllo per potervi accedere solo con macchina ferma.
Tale segregazione perimetrale, dotata di aperture d’accesso per il caricamento pezzi e per il rapido sgombero di emergenza mediante maniglione antipanico, consentirà l’utilizzo della macchina in ciclo continuo solo dopo la loro chiusura e l’azionamento di un pulsante esterno di ripristino (RESET).
- Andrà pertanto installato un dispositivo di sicurezza che consenta di operare solo ad azione mantenuta e a bassa velocità, con personale all’interno della segregazione, sempre secondo i criteri dettati dalla Norma UNI EN 12417/2009.
Ciascun varco verrà dotato di un blocco elettromeccanico atto ad impedirne l’apertura se non con macchina ferma. Questo per prevenire lo sviluppo di spiacevoli infortuni e incidenti.
- Debbono essere poi impediti i contatti con la lama e con le sue varie movimentazioni anche esternamente alla segregazione perimetrale, di cui alla pos.a), dotando i comandi macchina di un sistema ad azione mantenuta che permetta la pulizia e lo sgombero dei trucioli, eseguibili con protezioni chiuse oppure aperte con macchina ferma, mediante selettore a chiave estraibile, in funzione della conformazione della macchina e delle esigenze operative per il suo allestimento o funzionamento continuo.
- Tutto il percorso della lama deve essere protetto sia contro i contatti con essa, sia contro i rischi di proiezioni derivanti dalla sua rottura, in particolare per macchine veloci, non dimenticando che, poiché non sono note le dimensioni degli elementi proiettati, non è ammesso l’uso di reti in acciaio o lamiere forate, privilegiando la scelta, per tali protezioni, di materiale plastico trasparente resistente agli urti.
- La zona di uscita pezzi tagliati dev’essere dotata di segregazioni a labirinto meccanico atte a impedire l’accesso alla lama, lungo il percorso del pezzo stesso.
- In generale è opportuno che venga consentito un controllo visivo dall’esterno della segregazione perimetrale da parte del personale addetto per la sorveglianza delle movimentazioni automatiche, dotando il percorso di pulsanti di emergenza opportunamente dislocati allo scopo di consentire un immediato arresto della macchina per permettere l’apertura dei varchi in prossimità delle anomalie riscontrate ed il successivo intervento con macchina ferma per poi ripartire richiudendo i varchi e resettando mediante il pulsante di RESET.
- Oltre all’adozione di quanto previsto alle pos.a, b, c,) la macchina deve essere resa rispondente a quanto previsto dall’ALLEGATO V, Parte I, del D.Lgs.81/2208.
- A tale fine, la valutazione dei rischi e delle non conformità, deve rigorosamente essere estesa a tutte le funzioni di sicurezza di cui la macchina già dispone.Inoltre ne deve essere verificata la rispondenza alle NORME EUROPEE ARMONIZZATE oggetto della Direttiva 2006/42/CE recepita in Italia dal D.Lgs.n° 17 del 27/01/2010, allo scopo di poter disporre, al termine degli adeguamenti, di una Dichiarazione di Conformità che sollevi il Datore di Lavoro dalle responsabilità penali che comporta il non averla resa rispondente agli Art. 18/1z, 70 – 71 del D.Lgs.81/2008, nonché all’insieme di requisiti di cui all’ALLEGATO V, PARTE I del Decreto stesso.Hai un macchinario che richiede un adeguamento? Contattaci per una consulenza.