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COME ADEGUARE PARZIALMENTE UNA MACCHINA CON COMPONENTI ESISTENTI

COME ESEGUIRE UN ADEGUAMENTO PARZIALE DI UN MACCHINARIO, AVENDO COMPONENTI ESISTENTI

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

Uno dei maggiori problemi che spesso ci viene sottoposto, è la richiesta di mantenere operativi determinati dispositivi di sicurezza già precedentemente installati, integrandoli con nuovi assetti ritenuti irrinunciabili per garantire determinati livelli di sicurezza finali, allo scopo di disporre a lavori ultimati di una Dichiarazione di Conformità alle Norme vigenti in materia, come previsto dal D.Lgs.81/2008 – Art. 18/1z, 70 e 71, “in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”.

Come spesso accade tocca al responsabile del nuovo progetto esporre le seguenti premesse:

1 Gli interventi precedentemente eseguiti non erano esaustivi rispetto ai rischi per i quali erano stati adottati oppure non erano già essi stessi rispondenti a norme vigenti.

Ad esempio segregazioni in rete poste come ripari in presenza di proiezioni di trucioli o di oggetti.

2) I componenti di sicurezza già esistenti non soddisfano nemmeno a quanto previsto dalla DIRETTIVA MACCHINE entrata in vigore il 24 Luglio 1996 come D.P.R. n° 459 (leggasi microcontatti di sicurezza con contatti non obbligati o non operanti in apertura oppure facilmente manomissibili ecc.).

3) L’assenza di documentazione dei circuiti elettrici utilizzati, l’assenza di monitoraggi e di controlli sui comportamenti dei dispositivi di sicurezza in presenza di rischi gravi, con assenza di segnalazioni o di blocchi di emergenza in seguito a loro avarie, per cui la mancanza di una funzione di sicurezza espone direttamente al rischio.

4) A volte capita che personale non iscritto all’albo e privo di qualsiasi qualifica, si prenda la briga di redarre Dichiarazioni di Conformità, o marchiare CE, dei macchinari.

In quest’ottica e in presenza di tali realtà, chi credeva di accingersi a completare un’azione di adeguamento già efficacemente intrapresa, si ritrova a dover ricominciare tutto da capo, di fronte agli amari risultati di autocertificazioni molto disinvolte e che nessuno impugna visti i costi ed i tempi legati a rivendicare i legittimi diritti dei cittadini europei.

COSA FARE:

In questo caso il possessore, l’affidatario o chi ne autorizza l’utilizzo ha l’obbligo, come Datore di Lavoro ai sensi dell’Art.18 comma 1z del D.Lgs.81/2008 di:

a)Eseguire una valutazione dei rischi per il personale addetto legati all’uso delle Macchine in oggetto sia in normale ciclo di lavoro che, in approntamento o in fase di manutenzione, registrazione o pulizia. Questo perché non si conoscono i criteri di progetto adottati dal Costruttore né il suo grado di conoscenza delle Norme di sicurezza vigenti all’epoca della messa in funzione.

b)Verificare la presenza dei ripari o dei dispositivi di sicurezza richiesti dai rischi rilevati nella valutazione dei rischi di cui alla pos. a) comprendendo anche la possibilità di un uso improprio della macchina, o del suo utilizzo in sicurezza con protezioni temporaneamente rimosse per motivi di processo produttivo, come previsto alle Norme CEI EN 60204/1/2016.

c)Valutare l’efficacia di detti dispositivi di sicurezza sia meccanici che elettrici, la loro rispondenza alle attuali Norme Europee, sia per quanto riguarda le dimensioni geometriche, che gli asservimenti elettici, i tempi di arresto degli organi pericolosi in movimento, la possibilità del controllo visivo delle lavorazioni, l’esistenza di sistemi monitorati in grado di rilevare una loro avaria nonché la possibilità di una loro elusione.

d)Quanto elencato alla pos. c) deve avere riscontro in quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, ALL.V, avendo come riferimento anche le Norme Armonizzate come definite dal D.Lgs.17/2010 allo scopo di garantire assetti di sicurezza tecnici e procedurali che tengano conto anche dell’evoluzione tecnica e normativa intervenuta dopo la progettazione e la costruzione della macchina, come richiesto dal D.Lgs.81/2008 Art. 18, 70 e 71.

e)Inoltre, l’esecuzione degli eventuali adeguamenti sopra esposti, vista la peculiarità della materia, legata inscindibilmente all’incolumità e alla salute delle persone, dovrà essere affidata ad operatori che dovranno possedere e dimostrare di avere almeno tutte le seguenti irrinunciabili caratteristiche tecnico – gestionali:

1)Pluriennale esperienza nel progetto, nella costruzione, nell’esecuzione, nel collaudo e nella certificazione degli interventi, unitamente ad una perfetta conoscenza delle Norme Vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

2)Iscrizione alle C.C.I.A.A. per le Attività specifiche di cui sopra.

3)Capacità di aggiornamento della documentazione tecnica attinente le macchine come: schemi elettrici, pneumatici, oleodinamici, dotandole (in mancanza del libretto di USO e Manutenzione) di schede ove vengano richiamati i criteri di sicurezza da rispettare durante l’uso delle stesse nonché le verifiche da effettuare da parte degli Operatori sulla funzionalità di tali dispositivi prima di iniziare l’utilizzo delle macchine (pulsanti di emergenza, apparati di frenatura, efficienza dei microcontatti di sicurezza ecc.)

4)La capacità di rilasciare un fascicolo tecnico contenente una elencazione dettagliata degli interventi effettuati, ciascuno motivato dalla Legge / Norma che lo prevede, redatto da professionista abilitato iscritto all’Albo professionale, in grado di asseverare, ove richiesto, tale documento ai sensi del D.Lgs.01-12-2009 n° 179 e di garantire un documentato addestramento agli Addetti circa i dispositivi installati e il loro corretto utilizzo.

N.B.: A maggiore tutela dei datori di lavoro ed in seguito ad esperienze maturate “sul campo” è opportuno che quanto sopra esposto venga scrupolosamente ponderato e seguito, in special modo in rapporto al verificarsi di  eventi indesiderati ma sempre possibili e come elemento documentante un’attività continua di prevenzione degli infortuni, nello spirito introdotto dalla Legge n° 231 del 2001 che è alla base della filosofia europea di tutela del Lavoro dell’Uomo.