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CREAZIONE DI NUOVI “INSIEMI DI MACCHINE”: VALUTAZIONE DEI RISCHI CON FORNITURA IN OPERA DEGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA E LORO CERTIFICAZIONE IN PRESENZA DI REALTA’ ROBOTIZZATE

(A cura del Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. – TRIBUNALE DI GENOVA)

La materia è regolata dal D.Lgs. n°17/2010 Art.2 / Com.2a 4 (DIRETTIVA MACCHINE), dalle più recenti LEGGI 215/2021-CAPO III e n°85/2023, Art.14 e 15, tenendo conto anche dell’Art.2087 del c.civile e dell’Art.437 del c.penale.

Alla luce di quanto sopra, si riscontra che il DATORE DI LAVORO oppure il DIRIGENTE in collaborazione con il proprio R.S.P.P., hanno la totale responsabilità nei confronti dell’incolumità, della salute e della sicurezza del personale impiegato nell’ambito aziendale (nonché dei terzi che possano avere l’accesso), ciò indipendentemente dalla eventuale marcatura CE, dall’anno di costruzione delle apparecchiature e dalle loro condizioni di utilizzo sia in normale produzione che in manutenzione ed in presenza di realtà robotizzate.

In seguito alla creazione di nuovi insiemi di macchine, l’AZIENDA deve effettuare entro un termine dichiarato, una nuova specifica valutazione di tutti i rischi e delle mancate rispondenze alle leggi comunitarie vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni al fine di disporre di un quadro tecnico-economico-temporale utile per la loro programmazione e puntuale realizzazione con la formula “chiavi in mano”, disponendo alla fine degli interventi di una attestazione di Conformità mediante PERIZIA ASSEVERATA con relativo FASCICOLO TECNICO ove compaia anche il termine massimo di completamento degli adeguamenti che potranno essere eseguiti e certificati a cura dei Tecnici di HERMES ITALIA. Fra gli obblighi, (recentemente evidenziati anche in numerose sentenze della Cassazione) compaiono quelli di fornire al personale addetto ed ai PREPOSTI un’adeguata specifica formazione, informazione ed addestramento tecnico (in loco) riguardanti i rischi ai quali viene esposto durante le lavorazioni (come previsto dagli Art.19 e 36 del D.Lgs.81/2008), inoltre “tutto il sistema formativo deve basarsi su criteri ritenuti essenziali per garantirne l’incolumità e la salute in quanto una mancata o non efficace informazione o controllo vengono equiparati all’assenza di altri presidi di sicurezza non adottabili in particolari situazioni di pericolo (RISCHI RESIDUI non più ammessi), pena la chiusura dei reparti interessati in caso di infortunio.