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INDUSTRIA 4.0 E IPER AMMORTAMENTO 250%

ADEGUAMENTI DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA AI PIU’ RECENTI STANDARD IN TERMINI DI SICUREZZA, SALUTE E IGIENE DEL LAVORO

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Imprese, la legge di Bilancio 2017 istituisce una nuova misura agevolata in relazione ad investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico secondo il modello “Industria 4.0” – Iper ammortamento 250%.

  1. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni ad alto contenuto tecnologico elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017, compresi i dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 di cui alla CATEGORIA 3 unitamente ai dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione, e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel “revamping” dei sistemi di produzione esistenti.
  2. In aggiunta a quanto sopra, vengono agevolati i Beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 per i quali è previsto un Super ammortamento al 140%. Nell’elenco si notino i software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva.
  3. SONO ESCLUSI dall’ambito applicativo dell’agevolazione vari investimenti, fra i quali fabbricati e costruzioni.

Il breve escursus descrittivo riguardante la Legge di Bilancio 2017 di cui alle precedenti posizioni A-B-C, offre lo spunto a chi si occupa di Sicurezza sul LAVORO, per fare notare come il legislatore abbia approfittato delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge (sempre molto gradite da parte delle Aziende) per affiancare strettamente agli aspetti tecnologicamente e progettualmente innovativi che sembrerebbero costituire l’ossatura prevalente della Legge, riguardanti il miglioramento di criteri produttivi, di qualità, di efficienza, di comunicazione, legati anche ai costi finali dei beni, per introdurre in modo costante come “leitmotiv” i concetti di sicurezza e di salute dei lavoratori, di ergonomia, nell’ammodernamento dei sistemi di produzione esistenti.

Ben venga questa ulteriore occasione per migliorare in maniera continua ed efficace i livelli di sicurezza nell’ambiente di lavoro che è uno dei concetti e degli obblighi sanciti dal TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D.Lgs.81/2008, Art.18) e nello spirito del DECRETO LEGISLATIVO n° 231 del 2001 che è alla base della filosofia europea volta alla tutela della salute e dell’incolumità del personale addetto ai processi tecnologici e produttivi, anche alla luce del tragico tributo di “morti bianche” che si rinnova inesorabilmente ogni anno.

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