PROBLEMATICHE CONNESSE CON IL PROGRAMMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE AZIENDE DENOMINTATO “INDUSTRIA 4.0” CON INSERIMENTO DELLE NUOVE MACCHINE NEGLI “INSIEMI DI MACCHINE” SECONDO LA DIRETTIVA 2006/42/CE
(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)
Durante la gestione dei programmi di cui sopra che normalmente prevedono l’acquisto di nuove macchine finalizzate al miglioramento tecnologico e produttivo delle Aziende, accade spesso che tali acquisti, eseguiti peraltro accertandosi che le nuove macchine (naturalmente marcate “CE”) non introducano ulteriori rischi nell’ambiente di lavoro ove verranno ad operare, una volta affiancate ad altre macchine già esistenti e venendo a costituire con queste ultime un INSIEME DI MACCHINE (così come definito dalla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita in Italia con D.Lgs.n° 17 del 2010), producano nuovi rischi che dovranno essere a loro volta eliminati.
Poiché il fornitore della nuova macchina acquisita a fronte del programma INDUSTRIA 4.0 e verbalizzata come facente parte di un “insieme di macchine”, normalmente non intende entrare nel merito della certificazione “CE” di questo nuovo insieme di macchine, si ha come effetto immediato il blocco del finanziamento, magari già in atto, relativo alla nuova macchina con grave difficoltà per l’AZIENDA ed affannosa ricerca di un Certificatore, ammesso che il tutto sia certificabile senza ulteriori interventi di adeguamento.
La questione non è da poco, ma soprattutto ne va conosciuta a monte l’esistenza e vanno programmati tutti i presidi necessari per non incorrere in ritardi o lungaggini nel possibile sfruttamento di un progetto che, a causa della mancanza spesso del principale componente del mosaico, viene compromesso.
In tale ottica è opportuno effettuare per tempo una valutazione dei rischi legati a tutte le macchine che entreranno a far parte del futuro “insieme di macchine”, provvedendo se necessario ad adeguarle, dotando di PERIZIA ASSEVERATA quelle non marcate CE, ottenendo a lavori eseguiti un attestato di rispondenza del nuovo INSIEME alle vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni che, unito a tutte le dichiarazioni “CE” delle macchine che ne dispongono, consentano al Certificatore finale, una volta valutati e bonificati gli eventuali rischi legati al nuovo insieme di macchine nel suo complesso, di erogare la relativa Dichiarazione di Conformità come previsto dal D.Lgs.n° 17 del 2010, con fornitura del relativo Fascicolo Tecnico.