back to top

PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO

(A cura del Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. – TRIBUNALE DI GENOVA)

Proprio per le gravi conseguenze che gli eventi di  cui all’oggetto possono comportare il D.Lgs.81/2008 All.I, 1-7-3. impone dispostivi anticaduta per piani operativi superiori a 1,50 metri di altezza.

In tale ottica tutti i posti di lavoro o di passaggio a quote superiori devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di idonei parapetti normali o di difese equivalenti, con riferimento a macchine, impianti, strutture accessibili e quant’altro in presenza di rischi di cadute verso il basso.

Poiché dalle quote di cui sopra possono cadere oggetti il cui peso può arrecare danni a persone o cose, il personale addetto avrà l’obbligo in cantiere di dotarsi di idonee protezioni del capo o di altre parti esposte.

I tecnici di HERMES ITALIA, operando a livello nazionale, su richiesta e senza impegno, tramite una nuova valutazione dei RISCHI resa obbligatoria dalle recenti LEGGI 215/2021 – CAPO III e 85/2023 sono in grado di attuare le necessarie bonifiche (in loco) realizzando gli adeguamenti previsti accompagnati da un programma formativo degli OPERATORI e da un FASCICOLO TENICO recante una DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ alle NORME DI SICUREZZA VIGENTI mediante PERIZIA ASSEVERATA.