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RESPONSABILITA’ PER L’IMMISSIONE SUL MERCATO COMUNITARIO O LA MESSA A DISPOSISIONE DI MACCHINE, INSIEMI DI MACCHINE MARCATE “CE” MA NON RISPONDENTI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INFORTUNI (MARCATURA CE IMPROPRA)

(A cura del Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. – TRIBUNALE DI GENOVA)

La DIRETTIVA MACCHINE (D.Lgs.17/2010) prevede all’art.15 commi 1 e 7 che il Fabbricante o il Mandatario che immette sul mercato comunitario macchine non conformi ai requisiti previsti venga punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro fino ad arrivare all’importo massimo di 150.000 euro, al netto di eventuali danni provocati.

Se tali macchine vengono a costituire con altre macchine esistenti un INSIEME DI MACCHINE così come definito dalla DIRETTIVA, E’ FONDAMENTALE che, all’atto dell’acquisto e della loro successiva messa in servizio il Datore di Lavoro unitamente al proprio R.S.P.P. e sotto la loro responsabilità, eseguano una verifica TECNICO – OPERATIVA di idoneità ad operare nell’ambito previsto, con riferimento ad un nuovo D.V.R. contemplato dalla LEGGE 215/2021 – CAPO III che dovrà essere redatto, contenente data certa ed il relativo programma attuativo.

Alla luce di quanto sopra è opportuno che già in fase di offerta vengano esplicitamente e chiaramente delineate e precisate le condizioni di utilizzo delle singole attrezzature legate ai criteri di prevenzione infortuni irrinunciabili previsti dalla vigente normativa di sicurezza.

Al collaudo dovrà essere esibita tutta la documentazione richiesta dalla DIRETTIVA MACCHINE accompagnata da un specifico processo di istruzione tecnica del personale addetto e dal relativo FASCICOLO TECNICO, con annesso dichiarazione di conformità mediante PERIZIA ASSEVERATA atta ad evidenziare eventuali RISCHI RESIDUI (non più ammessi) e che dovranno essere bonificati .