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RISCHI DI CADUTE DALL’ALTO: ADEGUAMENTI DI SICUREZZA

Come tutelare i lavoratori in quota?

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

Il riscontro fornito dall’INAIL riguardante il novero degli infortuni mortali sul luogo di lavoro relativo all’anno 2016 conta, purtroppo, 641 morti, con la Campania regione più colpita con un totale di 63 morti, l’Emilia Romagna si posiziona seconda con 61 perdite, terzo il Veneto con 57 morti bianche, quarta la Lombardia con 54, seguono in ordine decrescente Piemonte (50), Toscana (48), Sicilia (47), Lazio (39), Puglia (30), Trentino Alto Adige (24), Calabria (23), Abruzzo (20), MARCHE (17), Sardegna (14), Friuli Venezia Giulia (12), Umbria (9), Liguria (8), Valle d’Aosta (3) e Basilicata (3).

Di tali decessi l’agricoltura paga il prezzo più alto con il 31% dei morti, mentre l’edilizia con il 19.6% delle perdite, causate in prevalenza da cadute dall’alto, si posiziona al secondo posto mentre si posiziona al terzo posto il settore autotrasporti, con il 93%.

Questi dati, che rappresentano il pesante, tragico tributo che il ns. Paese paga ogni anno (salvo lievi oscillazioni), inducono a valutare l’importanza di adottare idonei e radicali criteri per contribuire a ridurre questo olocausto continuo che sembra inarrestabile, tenendo conto del fatto che oltre ai decessi, vanno considerati anche gli innumerevoli feriti legati agli infortuni provocati da tali eventi.

Non è un caso che il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008) preveda l’obbligo di dotare in posti di lavoro e di passaggio sopraelevati, su tutti i lati aperti, di parapetti normali per quote dei piani di calpestio superiori a 1,5 metri.

In realtà poiché tali ripari fissi impediscono spesso una sufficiente mobilità nonché l’utilizzo pratico di molti siti, si preferisce dotare il personale esposto ai rischi di caduta, di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, i cosiddetti Sistemi di arresto caduta di cui fanno parte le Linee Vita, insieme a tutti i materiali per la sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa.

Di tutta questa tecnologia che comprende i dispositivi di ancoraggio, gli assorbitori di energia, i dispositivi anticaduta di tipo retrattile ecc., ognuno dei quali fa capo ad una propria Norma europea, recepita in Italia dalla UNI, che ne delinea i componenti, le caratteristiche ed i requisiti specifici, esiste un’utile LINEA GUIDA per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto pubblicata dall’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) come MONOGRAFICO ISBN cui è opportuno attenersi nell’esecuzione di lavori in quota quali:

– Lavori su pali e tralicci;
– Lavori presso gronde e cornicioni;
– Lavori su scale;
– Lavori su opere di demolizioni;
– Lavori su piattaforme mobili in elevazione;
– Lavori su piattaforme sospese;
– Montaggio di elementi prefabbricati;
– Lavori su ponteggi;
Lavori su piloni;

Tenendola come valido riferimento nella valutazione dei rischi nei lavori in quota, allorché contro il rischio di caduta dall’alto, si faccia uso di sistemi di arresto della caduta resi obbligatori grazie alla sorveglianza esercitata dal preposto alla sicurezza sul lavoro.

Si tenga conto del fatto che nella tecnologia che fa capo ai sistemi anticaduta e di arresto della caduta convergono tutti i criteri di sicurezza riguardanti le attività pericolose o svolte in condizioni ambientali avverse quali il soccorso ed il recupero di persone ed animali dopo eventi, calamità naturali o emergenze.

Scopo fondamentale di quanto sopra è la tutela dell’incolumità delle persone addette alle attività lavorative in condizioni di rischio per caduta da posizioni in quota che frequentemente, pur operando in presenza di dislivelli non particolarmente elevati, possono produrre gravi lesioni al corpo fino ad arrivare alla morte di chi ne è interessato.

Si noti che in aggiunta ai dispositivi finalizzati ad annullare o a ridurre per quanto possibile le conseguenze di una caduta, si debbono prevedere anche i mezzi e la presenza di lavoratori che posseggano le capacità operative per l’intervento di aiuto del lavoratore sospeso al sistema di arresto caduta nel più breve tempo possibile, per non peggiorarne ulteriormente le condizioni di disagio fisico e psicologico.

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