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SEGATRICI A NASTRO VERTICALI

ADEGUAMENTO DI SEGATRICI A NASTRO VERTICALI

(Dott. Ing. TIZIANO PIACENTINI PERITO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI GENOVA)

Questo tipo di macchine, usate prevalentemente per il taglio del legno nelle falegnamerie o per il taglio dei metalli nelle officine meccaniche, presentano gli stessi rischi per l’operatore e, poiché la loro data di nascita spesso risale a molto prima del 24 Luglio 1996, data di entrata in vigore del D.P.R. n° 459 o non sono marchiate CE, è pertanto opportuno fare una attenta valutazione dei rischi e delle non conformità alle vigenti Norme di sicurezza e di prevenzione infortuni legati al loro utilizzo, in rapporto a quanto previsto dall’ALLEGATO V – PARTE I del D.Lgs.81/2008 secondo uno schema che tenga conto dei seguenti aspetti:

  1. Per antiche reminiscenze storiche, riguardanti la limitazione delle correnti di spunto nelle botteghe artigiane, spesso sono dotate di avviatori manuali stella – triangolo, vietati per motivi d’innesco antincendio in falegnameria; inoltre vanno bonificate altre eventuali non conformità alle Norme CEI EN 60204-1/2006 in materia di assetti elettrici.
  2. Poiché i rischi legati all’utilizzo della sega a nastro sono costituiti in generale dai contatti con la lama e dalle proiezioni del truciolo, o di parti del pezzo in lavorazione, è necessario che tutta l’area costituita dall’insieme pezzo – lama sia opportunamente segregata.
  3. Tale segregazione, scorrevole verticalmente allo scopo di sorvegliare le lavorazioni, sempre eseguite manualmente dall’esterno, verrà dotata di schermature trasparenti in materiale plastico antiurto ad alta resilienza o in cristallo stratificato di sicurezza e corredata di una efficace illuminazione mediante lampade orientabili a LEDS.Il tutto sempre tenendo conto dell’obbligo, come dettato dal D.Lgs81/2008 – ALL.V – PARTE II / Cap.5.5.2, che la lama venga protetta su tutto il suo percorso ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
  4. Oltre all’adozione di quanto previsto alle pos. a, b, c) la macchina deve essere resa rispondente a quanto previsto dall’ALLEGATO V, Parte I, del D.Lgs.81/2208, tenendo anche conto che allo scopo di eliminare i pericoli derivanti dalla manipolazione di piccoli pezzi, la macchina venga provvista di mezzi di supporto atti ad evitare che le mani dell’operatore possano venire a contatto con la lama. (D.Lgs.81/2008 – ALL.V. – PARTE II / CAP.5.5.8).
  5. A tale fine, la valutazione dei rischi e delle non conformità, deve essere estesa a tutte le funzioni di sicurezza di cui la macchina già dispone.Inoltre ne deve essere verificata la rispondenza alle Norme Europee Armonizzate oggetto della Direttiva 2006/42/CE recepita in Italia dal D.Lgs.n° 17 del 27/01/2010 allo scopo di poter disporre, al termine degli adeguamenti, di una Dichiarazione di Conformità che sollevi il Datore di Lavoro, dalle responsabilità civili e penali che comporta il non averla resa rispondente agli Art. 18/1z, 70 – 71 del D.Lgs.81/2008, nonché all’insieme di requisiti di cui all’ALLEGATO V, PARTE I del Decreto stesso.
  6. A proposito di questo insieme di interventi finalizzati all’adeguamento delle macchine è opportuno che il Datore di Lavoro, nell’affidarne l’esecuzione, vista la peculiarità della materia legata inscindibilmente all’incolumità e alla salute delle persone, scelga operatori che posseggano, e siano in grado di dimostrarlo, tutte le seguenti irrinunciabili caratteristiche tecnico – gestionali:

1) Pluriennale esperienza nel progetto, nella costruzione, nell’esecuzione, collaudo e certificazione degli interventi, unitamente ad una perfetta conoscenza delle Norme Vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

2)Iscrizione alle C.C.I.A.A. per le Attività specifiche di cui sopra.

3)Capacità di aggiornamento della documentazione tecnica attinente le macchine come: schemi elettrici, pneumatici, oleodinamici, dotandole, in mancanza del libretto di uso e manutenzione, di schede ove vengano richiamati i criteri di sicurezza da rispettare durante l’uso delle stesse, nonché le verifiche da effettuare da parte degli operatori sulla funzionalità dei dispositivi come pulsanti di emergenza, apparati di frenatura, efficienza dei microcontatti di sicurezza ecc., prima di iniziare l’utilizzo delle macchine.

4)La capacità di rilasciare un “fascicolo tecnico” contenente un elenco dettagliato degli interventi effettuati, ciascuno motivato dalla Legge, o Norma che lo prevede, redatto da professionista abilitato iscritto all’albo professionale, in grado di asseverare, ove richiesto, tale documento ai sensi del D.Lgs.01-12-2009 n° 179 e di garantire un documentato addestramento agli addetti circa i dispositivi installati ed il loro corretto utilizzo.
NOTA BENE

A maggiore tutela dei datori lavoro, e in seguito a esperienze maturate “sul campo”, è opportuno che quanto sopra esposto venga scrupolosamente ponderato e attuato, in rapporto al verificarsi di eventi indesiderati ma sempre possibili e come elemento documentante un’attività continua di prevenzione degli infortuni, nello spirito introdotto dalla Legge n° 231 del 2001 che è alla base della filosofia europea di tutela del Lavoro dell’Uomo.